ESG il decreto di attuazione della CSRD

L’entrata in vigore della Direttiva Europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) estende in modo importante il numero di imprese obbligate a comunicare il bilancio di sostenibilità

In G.U. il decreto di attuazione della CSRD

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (in vigore dal prossimo 25 settembre), con il quale è stata recepita la Direttiva (UE) n. 2022/2464 relativa alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che aveva modificato il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE (denominata Non Financial Reporting Directive, NFRD), introducendo la rendicontazione societaria di sostenibilità in sostituzione della rendicontazione non finanziaria (già prevista dal d. lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, che è in conseguenza abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto art. 17, co. 3).

Il provvedimento prevede l’estensione dei requisiti di rendicontazione non finanziaria alle piccole e medie imprese quotate diverse dalle microimprese. Inoltre, stabilisce parametri specifici per definire le PMI quotate in base al numero di dipendenti (da 11 a 250), al patrimonio (superiore a 450.000 euro e inferiore a 25 milioni di euro) e ai ricavi netti (superiori a 900.000 euro e inferiori a 50 milioni di euro). Il decreto introduce anche un regime sanzionatorio transitorio per le attività di revisione, con sanzioni pecuniarie limitate nei primi due anni di applicazione.

Le principali tappe della direttiva

Il recepimento della CSRD prevede una graduale entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le diverse categorie di imprese:

  • Dal 1° gennaio 2024 sono coinvolte le aziende già soggette agli obblighi della precedente Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria (NFRD).
  • Dal 1° gennaio 2025: tutte le altre grandi imprese (sono tali quelle che, alla data di chiusura dell’esercizio, superino due dei seguenti 3 criteri: € 20 milioni di totale dell’attivo, € 40 milioni di ricavi netti, 250 dipendenti medi annui);
  • Dal 1° gennaio 2026: PMI quotate (escluse le microimprese);
  • Dal 1° gennaio 2028: società non UE che realizzano un fatturato annuo superiore a € 150 milioni nella UE e che hanno un’impresa figlia o una succursale nella UE, che si qualifica come grande impresa o PMI quotata e/o presenta un fatturato netto superiore a € 40 milioni nell’esercizio precedente.

 

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